STATUTO
Le Voci dei Libri
Associazione culturale di promozione sociale _ E.T.S | A.P.S.
Art.1 | Denominazione, Sede e Durata
È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche e integrazioni, e della normativa in materia, l’associazione culturale di promozione sociale denominata “LE VOCI DEI LIBRI _ Associazione culturale di promozione sociale”, in breve “LE VOCI DEI LIBRI _ APSora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale in Pesaro via Giuseppe Vaccai, 13.
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.
L’utilizzo nella denominazione della locuzione “associazione di Promozione Sociale” o dell’acronimo “APS” è strettamente legato all’iscrizione nel registro regionale della promozione sociale, fino a che questo sarà in vigore, e all’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l’associazione non sia più iscritta all’uno o all’altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” in assenza dell’iscrizione ad uno dei due registri.
A seguito dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l’associazione integrerà la propria denominazione con l’acronimo “ETS” da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico, pertanto la denominazione dell’Associazione sarà la seguente:“LE VOCI DEI LIBRI Ente del Terzo Settore Associazione culturale di Promozione Sociale” o più brevemente “LE VOCI DEI LIBRI _ ETS_APS”
L’Associazione ha durata illimitata. Solo l’Assemblea straordinaria degli associati potrà decretarne lo scioglimento, esprimendosi contestualmente sulla destinazione del patrimonio dell’associazione, così come previsto dal presente Statuto.
L’associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art.2 | Principi, Attività, Scopo e Oggetto dell’Associazione
L’Associazione è costituita per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale cui al comma 1, dell’articolo 5, del D.lgs 117/2017:
- Lett. d): attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- Lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.Lgs 117/2017;
- Lett. l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
l’Associazione ha per scopo lo svolgimento di attività nel campo della cultura, con particolare attenzione alla promozione della lettura e del libro, in quanto strumenti fondamentali di crescita culturale e civile della comunità.
L’Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:
-
Stimolare la conoscenza e la diffusione della letteratura, di qualsiasi luogo e tempo, attraverso lo strumento della lettura ad alta voce;
-
Promuovere iniziative e occasioni d’incontro utilizzando i diversi strumenti culturali legati al libro e alla lettura;
-
Aggregare i lettori per formare una comunità che sappia dialogare e interagire, oltreché con i singoli, anche con istituzioni, scuole, associazioni ed enti pubblici e privati al fine di avvicinare più persone possibili al libro e alla pratica della lettura;
-
Coinvolgere attivamente i lettori nell’attività dell’Associazione senza alcuna discriminazione di appartenenza culturale, politica o religiosa;
-
Organizzare attività, manifestazioni, corsi di formazione, anche per conto terzi, ricomprese negli scopi statutari;
-
Incentivare attività di partenariato e scambi culturali in genere;
Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale sopra individuate.
Per il perseguimento dello scopo associativo, l’Associazione potrà, inoltre, porre in essere anche attività diverse da quelle di cui all’articolo 5 del D.lgs 117/2017 purché queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97.
Pertanto nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 6 del D.lgs 117/2017.
Nel rispetto del 1 comma, dell’art. 36 del D.lgs 117/2017, l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Art.3 | Associati
l numero degli Associati, detti anche soci, è illimitato ma in ogni caso non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
All’Associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri, di entrambi i sessi.
Possono essere associati persone fisiche ed anche giuridiche nei limiti e con i criteri previsti dal D.Lgs 117/2017 ed in particolare dall’art. 35 di questi.
Gli associati aderiscono all’Associazione, condividendone le finalità ed operando per il raggiungimento degli scopi associativi.
Tutti gli associati hanno il dovere di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, di comportarsi verso gli altri associati con spirito di solidarietà, correttezza e buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).
Per i minori l’iscrizione e la partecipazione alle attività associative dovranno essere autorizzate da entrambi i genitori o comunque da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati avranno diritto di partecipazione e di voto alle assemblee e possibilità di essere eletti alle cariche associative; gli associati persone giuridiche parteciperanno all’assemblea con il loro rappresentante legale o per mezzo di un delegato da questi all’uopo nominato.
Gli associati versano una quota associativa che si intende annuale e potrà periodicamente essere modificata dall’Assemblea dei soci riunita in seduta ordinaria.
Art.4 | Ammissione
L’ammissione all’Associazione viene richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione. La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell’interessato, anche la dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo e la dichiarazione di impegno al versamento della quota associativa.
La domanda di iscrizione dei minori di età dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori o comunque da chi ne esercita la tutela, nella domande presentate dai minori i genitori dovranno autorizzare anche l’eventuale partecipazione alle attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, visionate le domande di ammissione presentate dagli aspiranti associati, deciderà circa l’ammissione.
Il Provvedimento di ammissione sarà comunicato all’associato entro quindici giorni dalla sua data.
In caso di respingimento della domanda il Consiglio Direttivo dell’Associazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della mancata ammissione, potrà essere presentato dall’interessato al Consiglio Direttivo un reclamo scritto. Il Consiglio Direttivo convocherà l’assemblea ordinaria dei soci che, con le maggioranze previste per la stessa, deciderà inappellabilmente sull’ammissione con delibera motivata da rendere entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del reclamo.
Art.5 | Quota Associativa
Gli associati sono tenuti a versare annualmente una quota associativa, proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea degli associati riunita in seduta ordinaria. Qualora la quota associativa già deliberata dall’Assemblea non venisse dalla stessa modificata si considererà confermata anche per gli anni a venire fino a nuova successiva decisione da parte dell’Assemblea degli associati riunita in seduta ordinaria.
Gli aspiranti associati ammessi al sodalizio dovranno versare la quota entro giorni 20 (venti) dalla data di ricevimento della comunicazione del Provvedimento di ammissione. Con il versamento della quota, si acquisirà lo status di associato ed il nominativo sarà iscritto nel libro degli associati. Il mancato versamento della quota da parte dell’aspirante associato ammesso al sodalizio non consentirà allo stesso di acquisire lo status di associato.
Gli associati già iscritti che, ad inizio anno sociale, intendano rinnovare la partecipazione al sodalizio dovranno versare la quota associativa entro e non oltre il giorno 15 del mese di aprile dell’anno di riferimento; fino a tal data saranno ancora considerati associati e, nello specifico, associati non in regola. Decorso detto termine, l’associato che non abbia ancora versato la quota associativa si considererà decaduto senza necessità di ulteriori incombenze da parte degli organi associativi, che provvederanno all’immediata cancellazione del nominativo dal libro degli associati.
Le quote associative sono intrasmissibili.
Pertanto i versamenti delle quote associative effettuati dagli associati sono considerati a fondo perduto e non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso, e non può quindi farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato dall’associato all’Associazione come quota associativa.
Art.6 | Recesso degli associati
Ciascun associato può recedere, in qualsiasi momento, dall’Associazione.
Gli associati che intendano recedere dovranno darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Art.7 | Casi di decadenza e/o esclusione degli associati
Si considera decaduto e cessa di far parte dell’Associazione l’associato deceduto.
L’esclusione degli associati verrà deliberata dall’Assemblea nei confronti dei seguenti soggetti:
– l’associato che, per decisione del Consiglio Direttivo, si sia reso responsabile di gravi inadempienze nell’osservanza dello Statuto e/o degli eventuali Regolamenti interni;
– l’associato che, in qualunque modo, abbia arrecato danni morali o materiali/patrimoniali all’Associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell’Associazione;
– l’associato che in qualunque modo commetta, entro e fuori dall’Associazione, azioni ritenute disonorevoli, o la cui condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio associativo.
La perdita della qualifica di Associato determinerà anche la contestuale decadenza dall’eventuale carica ricoperta all’interno del Consiglio Direttivo.
Art.7 bis | Liquidazione quota
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, riferiti al singolo socio, non si farà luogo ad alcuna liquidazione della quota.
Art.8 | Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati (Assemblea);
b) il Consiglio Direttivo;
c) l’Organo di controllo e/o l’organo di revisione legale dei conti (ove necessari);
d) il Collegio dei probiviri.
Art.9 | Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
Gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno diritto di partecipazione e di voto alle assemblee e possibilità di essere eletti alle cariche associative.
L’Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria sarà spedito agli associati a mezzo raccomandata A/R, o consegnato a mano, o comunicato per posta elettronica semplice o certificata o, nelle situazioni valutate dal Consiglio Direttivo di particolare urgenza, comunicato telefonicamente.
Qualora il Consiglio Direttivo lo reputasse opportuno per l’importanza delle materie poste all’ordine del giorno, ed a suo insindacabile giudizio e valutazione, l’avviso di convocazione potrà essere pubblicato su un quotidiano avente diffusione comunale nel Comune ove ha sede l’Associazione.
Nell’avviso di convocazione, devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’Assemblea e l’ordine del giorno.
Sono tuttavia valide le assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, anche se non convocate con le modalità di cui sopra, ove siano presenti tutti gli associati e tutti i componenti del Consiglio Direttivo, sempreché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione, purché all’interno dello stesso Comune.
Nello stesso avviso, potrà essere indicata l’ora ed il giorno in cui si terrà l’Assemblea in seconda convocazione, se nella prima non si raggiunge il numero legale.
Tra la data di ricevimento e/o di comunicazione all’associato dell’avviso e la data della riunione devono trascorrere almeno 5 (cinque) giorni.
L’assemblea degli associati si potrà tenere anche a distanza con collegamento online, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa all’assemblea e che vota. In tal caso l’avviso di convocazione dovrà indicare il link e/o il collegamento internet per la partecipazione online o qualora questo alla data di invio della comunicazione non fosse ancora disponibile comunque dovrà essere indicato che la riunione si svolgerà a distanza con modalità online.
L’Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, delibera con votazione per alzata di mano, salvo che gli associati non deliberino in sede di assemblea, con le maggioranze previste dallo statuto, che la votazione debba avvenire a scrutinio segreto, e comunque nei limiti di legge.
Le delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie, e pertanto i verbali delle stesse, saranno comunicati agli associati per posta elettronica semplice entro i successivi venti giorni.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo
Art.10 | Assemblea Ordinaria
L’Assemblea degli associati riunita in seduta ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro il 30 (trenta) del mese di aprile, per deliberare in ordine al bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre dell’anno precedente.
Inoltre spettano inderogabilmente all’Assemblea dei soci riunita in seduta Ordinaria:
-
La nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali. L’Assemblea ordinaria procede pertanto alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e così alla nomina del Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario e degli eventuali altri incaricati. Le cariche di Vice Presidente, Tesoriere e Segretario sono cumulabili nella medesima persona.
-
La nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
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La decisione e la conseguente delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l’attività di promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
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La nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei probiviri;
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La delibera sull’esclusione degli associati nei casi contemplati dalla Legge e/o dallo statuto;
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L’approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
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L’Assemblea ordinaria delibera anche sull’eventuale trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune, trasferimento che non comporta modifica statutaria.
-
Ove ritenuto necessario per la migliore organizzazione delle attività, l’Assemblea ordinaria delibera sull’eventuale istituzione, fuori dal territorio comunale ove ha sede l’Associazione, di sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei.
-
La delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, alla sua competenza.
-
La nomina e la revoca, quando previsto, dell’organo di controllo;
L’Assemblea ordinaria delibera inoltre anche sull’ammontare della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente anche quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli associati o la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente in questi casi dovrà convocare l’Assemblea nei 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta per una data non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
Art.11 | Assemblea Straordinaria
L’Assemblea degli associati riunita in seduta straordinaria è convocata dal Presidente ed è competente a deliberare sui seguenti argomenti:
- Sulle modificazioni dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
- Sul trasferimento della sede legale fuori dallo stesso Comune ove ha sede l’Associazione;
- Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
- Sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria dovrà essere convocata dal Presidente anche quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto o con richiesta motivata avanzata da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente in questi casi dovrà convocare l’Assemblea nei 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta, per una data non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
Art.12 | Quorum Assembleari
L’Assemblea degli associati riunita in seduta ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta (51%) degli associati aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea degli associati riunita in seduta straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, salvo il caso in cui l’assemblea sia convocata per sciogliere l’Associazione o per modificarne lo statuto; nel qual caso in seconda convocazione l’Assemblea dei soci riunita in seduta straordinaria sarà validamente costituita quando siano presenti i due terzi degli associati aventi diritto di voto. Sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria delibera, anche qualora fosse convocata per sciogliere l’Associazione o per modificarne lo statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.13 | Presidente e Segretario dell’Assemblea
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario, che può anche essere scelto tra un non associato, che redige il verbale dell’Assemblea. I verbali assembleari, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario saranno conservati dal Segretario dell’Associazione e comunicati agli associati come previsto dal presente Statuto.
Art.14 | Diritto di voto e Rappresentanza in Assemblea
Ogni Associato, in regola con i pagamenti delle quote associative, ed iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, potrà intervenire in Assemblea avendo diritto ad un voto unico e personale.
L’Associato che non abbia ancora versato la quota associativa sarà considerato associato non in regola e non potrà pertanto intervenire in assemblea fino all’integrale pagamento della quota.
È ammesso il voto per delega. La delega dovrà essere scritta, e potrà essere rilasciata anche in calce all’avviso di convocazione. La delega potrà essere attribuita solo ad un associato avente diritto di voto e che non faccia parte del Consiglio Direttivo.
In tal senso è previsto che ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, qualora il numero degli associati fosse superiore a cinquecento allora ciascun associato potrà rappresentare fino ad un massimo di cinque associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
È consentita l’espressione del voto in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Art.15 | Consiglio Direttivo
L’organo amministrativo dell’Associazione è denominato anche Consiglio Direttivo ed esplica la direzione amministrativa dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo pertanto dovrà:
– sviluppare le attività, i programmi e le iniziative al fine del perseguimento delle finalità associative;
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– redigere l’eventuale/gli eventuali Regolamento/i interno/i da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– deliberare l’ammissione degli associati;
– proporre all’assemblea la decadenza e/o la esclusione degli associati
– nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
– favorire la partecipazione degli associati alle attività associative.
– documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 D.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione di missione.
Nell’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto meramente consultivo.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
Il Consiglio Direttivo resta in carica 5 (cinque) anni ed è composto da un numero variabile di membri, da tre fino a una massimo di undici, deciso dall’Assemblea ordinaria al momento della nomina, con le seguenti cariche:
a) Presidente;
b) Vice Presidente;
c) Tesoriere;
d) Segretario;
e) da uno a sette Consiglieri.
In caso di necessità di ricostituzione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo a seguito di recesso, decadenza o dimissioni dei membri stessi o per qualsiasi altro motivo che determinasse il venir meno dei suoi componenti, il Presidente convocherà l’Assemblea ordinaria degli associati che, con le maggioranze statutarie, provvederà alla ricostituzione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed alla attribuzione degli incarichi come da statuto, i componenti così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell’intero Consiglio Direttivo.
I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Art.16 | Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) dei suoi componenti.
L’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo potrà essere spedito ai suoi componenti a mezzo raccomandata A/R, o consegnato a mano o comunicato per posta elettronica semplice o certificata o, nelle situazioni valutate dal Presidente di particolare urgenza, comunicato telefonicamente.
Nell’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione e l’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione, purché all’interno dello stesso comune.
Tra la data di ricevimento e/o di comunicazione al Componente del Consiglio Direttivo dell’avviso e la data della riunione devono trascorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.
Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche se non convocate con le modalità di cui al presente articolo, nelle quali siano presenti tutti i suoi componenti e sempreché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno tenere anche a distanza con collegamento online, purchè sia possibile verificare l’identità del Consigliere partecipante anche al fine della espressione del voto. In tal caso l’avviso di convocazione dovrà indicare il link e/o il collegamento internet per la partecipazione online, o qualora questo alla data di invio della comunicazione non fosse ancora disponibile, comunque dovrà essere indicato che la riunione si svolgerà a distanza con modalità online.
Art.17 | Quorum del Consiglio Direttivo
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà la mozione/proposta votata dal Presidente (ed in sua assenza quella votata dal Vice Presidente).
Art.18 | Presidente dell’Associazione
Il Presidente rappresenta, con potestà di delega, l’Associazione a tutti gli effetti, ne ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi ed in giudizio ed i poteri di firma, ne coordina le attività, presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli associati.
Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale salvo espressa limitazione stabilita dall’Assemblea dei soci in sede di nomina. Le limitazioni al potere di rappresentanza dovranno essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, in mancanza di iscrizione non saranno opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art.19 | Vice Presidente
In caso di assenza e/o impedimenti del Presidente, tutte le mansioni ad esso attribuite così come i poteri di firma vengono affidati al Vice Presidente.
Art.20 | Tesoriere
Il Tesoriere dovrà provvedere ad amministrare i fondi e le risorse economiche dell’Associazione con la normale diligenza.
Il Tesoriere cura la redazione del bilancio di esercizio di cui all’articolo 30 del presente statuto.
Il Tesoriere, al verificarsi dei requisiti di cui all’art. 14 del D.lgs 117/2017, curerà anche la redazione del bilancio sociale nonché dei rendiconti relativi alle raccolte fondi ove effettuate dall’Associazione.
Art.21 | Segretario
Il Segretario redigerà i verbali del Consiglio Direttivo; provvederà materialmente alla convocazione delle Assemblee, tiene i contatti con gli associati, con gli enti pubblici e privati, ordinando la corrispondenza in arrivo e in partenza.
Il Segretario sovrintende la corretta gestione della segreteria.
I verbali e le deliberazioni delle Assemblee degli associati, del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi, la corrispondenza, i libri dell’Associazione ed i libri contabili potranno essere visionati da tutti gli associati che ne facciano richiesta.
Il Segretario cura l’invio delle comunicazioni obbligatorie al Registro unico nazionale del Terzo settore e tra queste anche quelle relative al deposito dei rendiconti e bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e dei rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente come disposto dall’art. 48 del D.lgs 117/2017. Il Segretario cura anche la comunicazione nei termini di Legge delle modifiche di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 48 del D.lgs 117/2017.
Art.22 | Organo di controllo e Revisione legale dei conti
All’organo di controllo si applicano le disposizioni di Legge e pertanto il disposto di cui all’art 30 del D.lgs 117/2017, che dispone l’obbligo della nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
L’Obbligo cessa quando per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 del D.lgs 117/2017.
Qualora la normativa dovesse aggiornare gli importi di cui sopra o le prescrizioni di cui agli articoli 30 o 31 del D.Lgs 117/2017 allora lo Statuto si adeguerà ai nuovi importi e alle nuove disposizioni di Legge senza necessita di alcuna modifica statutaria.
Art.22 bis | Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è incaricato di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.
Il Collegio dei Probiviri è composto da due membri scelti tra gli associati, è eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica cinque anni.
Art.23 | Gratuità
Tutte le cariche e le funzioni di componenti degli organi sociali sono assunte ed accettate dagli associati con spirito solidaristico nel bene dell’Associazione e nel rispetto dell’oggetto associativo; pertanto, sono ad ogni effetto gratuite. Sono fatti salvi eventuali rimborsi per spese effettuate per conto dell’Associazione; tali spese dovranno comunque essere giustificate e documentate all’Associazione, conseguentemente sarà disposto il rimborso nel rispetto della normativa vigente.
Art.24 | Fondo Comune o Patrimonio dell’Associazione
Il fondo comune dell’Associazione, definito anche patrimonio dell’associazione, è costituito:
– da tutti i beni mobili e immobili che sono di proprietà dell’Associazione o lo diventeranno;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– da eventuali elargizioni, contributi, donazioni, erogazioni liberali, lasciti testamentari, e sussidi da parte degli stessi associati e/o di terzi ed, in particolare, di Enti pubblici e privati.
Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
– dalle quote associative versate dagli associati;
– da eventuali rimborsi, contributi e/o compensi derivati da convenzioni ed in particolare anche dalle convenzioni di cui all’art 56 del D.lgs 117/2017;
– dalle raccolte fondi di cui all’art. 7 del D.lgs 117/2017 organizzate dall’Associazione o alle quali la stessa parteciperà;
– da contributi pubblici e privati e pertanto anche dalle erogazioni liberali di denaro e/o beni;
– da donazioni e lasciti testamentari;
– da rendite patrimoniali;
– dalle entrate derivanti dalle attività di cui all’art. 6 del D.lgs 117/2017.
Il patrimonio dell’associazione è indivisibile.
All’Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali.
Art.25 | Finanziamenti da parte degli associati
L’Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, potrà ricevere finanziamenti da parte degli associati, da tutti o soltanto da quelli che intenderanno finanziarla.
Gli eventuali finanziamenti effettuati dagli associati all’Associazione saranno sempre improduttivi di interessi e saranno effettuati nel rispetto delle Leggi vigenti.
L’esecuzione di finanziamenti da parte degli associati dovrà essere effettuata con sistema tracciabile per cui: bonifico, assegno bancario o circolare, carta di credito e/o bancomat.
Art.26 | Anno Sociale
L’anno sociale, l’esercizio finanziario e quello fiscale coincidono con l’anno solare (01/01 – 31/12).
Art.27 | Modifiche Statutarie
Eventuali modifiche al presente statuto potranno essere proposte dal Presidente, o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. Il Presidente convocherà un’Assemblea straordinaria degli associati che deciderà con le maggioranze previste dal presente Statuto.
Art.28 | Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, in qualunque momento e per qualsiasi causa, l’Assemblea degli associati in seduta straordinaria determinerà le modalità di liquidazione.
In caso di estinzione o scioglimento si applicherà l’art. 9 del D.lgs 117/2017 che dispone che il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del D.lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore operante in uno dei settori di cui all’articolo 2 del presente Statuto su proposta del Consiglio Direttivo all’Assemblea ordinaria degli associati.
Art. 29 | Libri sociali obbligatori
L’Associazione, oltre alle scritture prescritte dagli articoli 13, 14 e 17 del D.lgs 117/2017, terrà anche le scritture prescritte dall’ art. 15 del D.lgs 117/2017, ovvero:
a) Il libro degli associati;
b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali che fossero nominati.
I Libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c), del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, senza creare ostacolo allo svolgimento dell’attività associativa. Pertanto gli Associati dovranno comunicare preventivamente al Legale Rappresentante l’intenzione di effettuare la verifica dei libri sociali concordando con lo stesso il luogo, la data e l’orario. Gli associati saranno obbligati a rispettare il vincolo della riservatezza impegnandosi a non divulgare nessuna informazione contenuta nei documenti esaminati e potranno, a loro spese, estrarre copia della documentazione esibitagli.
l’Associazione inoltre qualora si avvalga, per l’esercizio delle proprie attività, di volontari, in ossequio al disposto di cui al comma 1 dell’art. 17 del D.lgs 117/2017 dovrà tenere anche il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Art. 30 | Bilancio e Bilancio Sociale
È fatto obbligo all’Associazione di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La redazione del bilancio sarà effettuata in conformità alle disposizioni di cui all’art. 13 del D.lgs 117/2017, anche gli adempimenti pubblicitari dello stesso saranno effettuati in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017 ed in particolare al comma 7 dell’art. 13.
In deroga a quanto sopra previsto, ed in ossequio al comma 2 dell’art. 13 del D.lgs 117/2017, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate fossero inferiori a 220.000,00, o all’eventuale diverso ammontare che le statuizioni di Legge dovessero prevedere, allora l’organo amministrativo potrà optare per la sola redazione del bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
In ossequio al disposto di cui al comma 1, dell’art. 14 del D.lgs 117/2017, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori ad 1 milione di euro, o all’eventuale diverso ammontare che le statuizioni di Legge dovessero prevedere, sarà redatto il bilancio sociale conformemente alla suddetta prescrizione normativa.
In ossequio al disposto di cui al comma 2, dell’art. 14 del D.lgs 117/2017 qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori a centomila euro annui, o all’eventuale diverso ammontare che le statuizioni di Legge dovessero prevedere, l’Associazione pubblicherà annualmente, tenendo aggiornato nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
I bilanci dovranno essere redatti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
Art.31 | Volontari
Come disposto dall’art. 17 del D.lgs 117/2017 l’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si potrà avvalere di volontari.
I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro dei volontari.
Come disposto dal comma 3, dell’art. 17 del D.lgs 117/2017, l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario saranno rimborsate con le modalità e le forme di cui al dal comma 4, dell’art. 17 del D.lgs 117/2017.
Il volontario può anche non essere un associato ed è definito ai sensi di Legge dal comma 2, dell’art. 17 del D.lgs 117/2017.
La qualità di volontario é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Gli associati che occasionalmente coadiuvano gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni non si considereranno volontari e questo ai sensi del comma 6, dell’art. 17 del D.lgs 117/2017.
Art. 32 | Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.
Ogni norma modificativa ai sensi di Legge in seguito a modifiche successivamente intercorse, si intendono automaticamente recepite.
